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31/12/2009 - La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione XVIII, con la sentenza n. 252 del 2009, ha rilevato che l’accertamento da studi di settore rientra nell’area degli accertamenti analitici-induttivi e, pertanto, pone una sorta di inversione dell’onere della prova, spettante, quest’ultima, in capo all’Ufficio finanziario. Tale principio pone conseguenze di non poca rilevanza con riferimento alla realtà territoriale in cui ha sede l’impresa, quale fattore determinante per la presunzione dei ricavi mediante lo studio di settore. Ed è proprio tale rilevanza nonché “l’oggettiva approssimazione degli studi di settore” che ha indotto il legislatore a prevedere, con la L. 6 agosto 2008, n. 133, dal 1° gennaio 2009, un’elaborazione degli stessi anche su base regionale o comunale (si veda, al riguardo, la nostra nota informativa n. 104 del 23 giugno 2009 circa il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, di attuazione alla predetta normativa).
La vicenda trae origine dalla rettifica di dichiarazione appartenente a un commerciante di abbigliamento che giustificava lo scostamento tra i ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti da Gerico, evidenziando come, negli ultimi anni, la presenza di numerosi centri commerciali nella zona aveva sensibilmente ridotto le vendite.
Nel ricorso la parte eccepiva, tra l’altro, come lo studio di settore veniva calcolato per le stesse attività di commercio di abbigliamento, con le medesime caratteristiche ma senza tener presente delle differenziate sedi di ubicazione, essendo inverosimile che lo stesso negozio in un comune dalla provincia milanese dovesse dichiarare soltanto il 2,5 di ricavi in meno rispetto ad altri negozi analoghi ma con sedi nelle vie più famose di Milano o Roma.
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